Audizione in Commissione Agricoltura per la riforma della L.164/92

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Città del Vino: audizione presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati - Giovedì 14 gennaio 2010

Dal passaggio alle nuove Denominazioni Dop e Igp alla rivoluzione dei controlli: ecco i punti critici della riforma della 164/92, la "legge quadro" del mondo del vino in Italia

Dopo 17 anni la Legge 164/1992 viene profondamente rivisitata per essere adeguata alle innovazioni introdotte dalla nuova OCM vino (Reg. CE n. 479/2008). 

L’introduzione delle Dop e Igp per il vino lascia ancora dei dubbi alle Città del Vino, sopratutto rispetto a come reagiranno competitors importanti come Francia e Spagna. Per l’associazione dei Comuni a più alta vocazione vitivinicola d’Italia, che oggi, 14 gennaio, è intervenuta in audizione alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, è questo uno dei punti cruciali della Riforma della L.164/92, che, dopo 17 anni, viene profondamente rivisitata per essere adeguata alla nuova Ocm vino (Reg. CE n. 479/2008). Sul piatto anche il ruolo che il Comitato Nazionale Vini dovrebbe svolgere nel periodo di passaggio alla nuova Ocm diventando un organo di government della filiera vinicola italiana. Inoltre, non si fa alcun accenno alle pratiche enologiche non consentite, come il divieto dell’uso di trucioli per le denominazioni di origine o l’uso di vitigni, lieviti o altro materiale Ogm. Infine, se il principio dell’affidamento dei controlli ad enti terzi è condivisibile, è invece un errore negare ai Consorzi il primo livello dei controlli, il rispetto del Disciplinare, sminuendo il principio dell’autogoverno e del rispetto delle regole che deve essere condiviso dai produttori in una logica di sistema.

NOVE DOP E “VECCHIE” DOCG E DOC

Le nuove Denominazioni di origine continuano ad essere il punto più controverso del nuovo regolamento comunitario, quello che più rischia di banalizzare il rapporto vino/territorio. Con l’adeguamento del settore vino alla PAC, la riforma, prevede l’istituzione di DOP e IGP riducendo la piramide della qualità a tre soli livelli: vini da tavola, indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine protette.

Considerando che la riforma prevede che per i vini da tavola (senza denominazione geografica) sia indicato in etichetta il vitigno e l’annata, il timore è quello di provocare una omologazione verso il basso delle tipologie, rischiando di confondere il consumatore che più difficilmente potrà distinguere tra vini di diversa qualità; perché è utopico prevedere forme di controllo che possano accertare che in una bottiglia vi sia effettivamente il vitigno dichiarato; per altro il prodotto può essere imbottigliato in loco ma provenire da altri territori anche extra europei.

Pertanto, l’introduzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) anche per il vino, comporta la necessità di riflettere sull’uso che in futuro si farà ancora delle “vecchie” Denominazioni DOCG e DOC.

Città del Vino propone le sue considerazioni in un documento ufficiale presentato alla Commissione Agricoltura della Camenra dei Deputati

L'estrema flessibilità nell’uso delle menzioni e dei simboli sull’etichetta (il produttore vitivinicolo sembra essere libero di scegliere il sistema di qualificazione che preferisce lasciando la menzione tradizionale a sostituire completamente in etichetta la sigla europea o associandola ai simboli comunitari di protezione) lascia configurare una situazione estremamente disomogenea, che se da un lato potrebbe costituire un vantaggio dal punto di vista delle imprese, dall’altro potrebbe generare confusione nel consumatore, con conseguenza perdita di credibilità dei sistemi di segnalazione della qualità sui quali attualmente si basa il marketing vitivinicolo.

La proposta di legge di riforma (art. 3), se da un lato si preoccupa giustamente di salvaguardare nell’immediato il mantenimento delle DOCG e DOC italiane a garanzia di una classificazione qualitativa già stabilita, dall’altra non stabilisce un limite di tempo perché si giunga ad un effettivo adeguamento alla normativa europea che porti ad un graduale superamento delle attuali DOCG e DOC. Questo non perché si debba appiattire il valore qualitativo delle attuali Denominazioni di origine italiane, bensì perché si giunga ad un effettivo innalzamento del concetto qualitativo legato alle future DOP. In sostanza, quello che prima veniva considerato un problema deve essere trasformato in un vantaggio. Non è certo che mantenere per il nostro Paese gli attuali tre livelli (Docg, Dco e Igt) possa essere, in prospettiva, una scelta lungimirante.

Infatti, è lecito pensare che in un prossimo futuro le nuove DOP potranno essere quello che oggi sono le DOCG, e le nuovi IGP quelle che oggi sono le DOC. Questo in un’ottica di semplificazione che porterebbe notevoli vantaggi anche nella comunicazione. Del resto, non è certo nuovo il dibattito all’interno del mondo del vino italiano sul ruolo delle DOC attuali e, soprattutto, sul loro eccessivo proliferare nel corso degli anni; da più voci si è sentito dire che le Doc sono troppe. Questo aspetto della riforma europea che, inizialmente, è stato vissuto con condivisibile preoccupazione anche dalla stessa nostra Associazione come un limite e uno svantaggio per le Denominazioni Italiane (la trasformazione in DOP delle DOCG e delle DOC), può essere invece utilizzato come uno strumento per innalzare la qualità e il valore delle denominazioni stesse; pensare per un futuro non troppo lontano che in Italia vi possano essere un centinaio di DOP (ovvero di attuali DOCG), identificando le denominazioni con specifici e ben identificati distretti del vino, potrebbe aiutare a riposizionare le stesse denominazioni nel loro giusto valore, lasciando alle IGP il ruolo che oggi, per molti versi, hanno le IGT per le imprese vitivinicole, nel direzione della sperimentazione e dell’innovazione.

La revisione della Legge 164/1992, nelle dichiarazioni del Ministro per le Politiche Agricole Luca Zaia, “punta a preservare e promuovere la qualità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ad una semplificazione negli adempimenti gestionali e burocratici di tutti gli attori del comparto e a  rafforzare il concetto di qualità come linea guida per lo sviluppo del settore. Tra le novità principali, la ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e la sistematizzazione delle attività delle strutture di controllo terze autorizzate”. Il ruolo delle Regioni e Province Autonome ne esce particolarmente rinforzato sia in quanto le documentate domande sono presentate per il loro tramite, previa una preliminare valutazione dei requisiti da parte delle stesse, sia perché ne è prevista la collaborazione in ambito di istruttoria ministeriale; chiare le attività di controllo; appropriato il quadro sanzionatorio.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dall'Associazione Nazionale Città del Vino sulla proposta di riforma della OCM vino nel corso del dibattito e ai punti problematici evidenziati dallo studio su “Il cambiamento della normativa comunitaria sui vini a denominazioni di origine con la riforma della OCM vino” svolto nell'autunno 2008 in collaborazione con il Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell'Università di Firenze, il testo del decreto legislativo lascia insolute alcune delle criticità individuate.


Il contesto nazionale e internazionale

  • I vini DOC-DOCG e IGT rappresentano rispettivamente il 35% e il 29% della produzione vitivinicola nazionale (nel 2009 circa 44,5 milioni di ettolitri, con una contrazione rispetto al 2008 del 4%). I consumi di vino pro-capite in Italia sono abbastanza stabili e si assestano su 42 litri.
  • Sono 477 i vini a denominazione prodotti in Italia di cui: 41 DOCG, 316 DOC e 120 IGT.
  • La produzione di vini DOC-DOCG è di circa 14,2 milioni di ettolitri, a cui si aggiungono 12 milioni di ettolitri di vini IGT.
  • Il giro d’affari delle DOC-DOCG e IGT è stimato intorno ai 9 miliardi di euro e le esportazioni delle DOC-DOCG si attestano intorno a 1,3 miliardi di euro.
  • DOCG sono i sistemi vitivinicoli territoriali italiani d’eccellenza, più competitivi per qualità, immagine e per organizzazione (Consorzi di tutela). Facciamo alcuni esempi: Brunello di Montalcino, Chianti e Chianti Classico, Barolo e Barbaresco, Asti, Franciacorta, Prosecco, Soave, Sagrantino di Montefalco, Taurasi, Cerasuolo di Vittoria.
  • Sono circa 506.000 le aziende agricole che coltivano vite da vino, di cui il 25% di queste produce uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine.
  • Gli imbottigliatori sono circa 40.000, ma, come mette in evidenza l’indagine di Mediobanca del 2009, solo 100 aziende possono vantare un volume di affari pari a 3,5 miliardi di Euro e rappresentano più di un terzo del volume d’affari complessivo del comparto.
L’Italia è anche una delle destinazioni turistiche più appetibili dal punto di vista dell’enogastronomia e ben organizzata (140 Strade del Vino riconosciute in base alla Legge 268/99). L’enogastronomia figura, insieme all’arte e alla cultura, nelle prime tre motivazioni di viaggio nel nostro Paese. Il turismo del vino genera un flusso verso i territori del vino di oltre cinque milioni di visitatori ogni anno e un volume di affari pari a 2,5 miliardi di euro che non ha subito diminuzione in questi ultimi anni e che è in grado di aumentare i risultati.
In generale, oggi, sussistono due macro tendenze di consumo: l’Europa continentale che vede la supremazia dei territori collegati al sistema della piramide della qualità basato sulle denominazioni, con vini per la maggioranza plurivitigno; i Paesi anglofoni (Inghilterra e Nuovo Mondo) che invece prediligono i vini da vitigno e il rapporto qualità/prezzo. All’interno di questo scenario, le mode, gli stili di vita, la crisi in atto, stanno modificando i comportamenti dei consumatori, riconducibili non a due categorie di tendenze ma ad una molteplicità. In questo contesto, si nota un favore sempre più crescente verso produzioni biologiche e biodinamiche ed una tensione di consumo verso una maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni.

Il Regolamento comunitario

Il Regolamento comunitario 479/2008 (Titolo II, Capo III, artt. 33-68 “Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali”) ha operato una sorta di semplificazione per proteggere i “legittimi interessi dei consumatori e dei produttori” (art.33) riconoscendo la protezione a due sole tipologie di vino (Dop e Igp) distinte dal fatto dell’obbligatorietà dell’intera produzione delle uve e successiva vinificazione all’interno dell’area prevista dal disciplinare per i vini a denominazione di origine protetta, e dell’85% per i vini a indicazione geografica protetta. La Comunità Europea si riserva inoltre di riconoscere Dop e Igp di Paesi Terzi.

E’ data inoltre facoltà ad ogni singolo Paese europeo di continuare ad utilizzare al posto di Dop e Igp le menzioni tradizionali autorizzate, una settantina in Europa (Allegato XII del Reg.Cee n.607/2009); per l’Italia Doc e Docg (Dop) e Igt (Igp). L’imbottigliamento nella zona di produzione è ammesso, ma deve essere motivato. Introduce infine norme sui marchi aziendali e di concorrenza tra questi e i brand territoriali.

E’ evidente che la nuova normativa, con il fatto che i vini da tavola potranno evidenziare in etichetta annata e nome del vitigno, ha imposto all’Italia, essendo l’unico Paese in Europa a basare il livello più alto di qualità dei vini a denominazione nella DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) scelte puntuali e condivise di difesa del nostro sistema, mantenendo la menzione tradizionale, quindi la dualità e le differenziazioni tra Doc e Docg come Dop, ma che potrebbero nel tempo rivelarsi un punto di debolezza, e di maggiori costi, nei confronti dei competitors più agguerriti come Francia e Spagna, di cui si ignorano le tendenze a questo riguardo, e soprattutto nei confronti dei consumatori.

Risulta con ciò, anche se sinteticamente esposto, quanto sia importante la riforma della Legge 164/92, per dare nuovo slancio alle nostre produzioni vitivinicole di qualità creando le condizioni per una piattaforma di offerta di vini in grado di essere concorrenziali e competitivi all’estero, riconoscibili nel mercato interno (locale e nazionale), trasparenti e appetibili dal consumatore. Prende le mosse da queste considerazioni il documento presentato questa mattina in Commissione Agricoltura della Camera, dove le proposte dell'associazione nazionale Città del Vino sono espresse nel dettaglio, indicando punti di criticità del ddl e possibili percorsi per arrivare a delle soluzioni condivise da tutto il comparto.

 

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Riforma 164_92-Considerazioni CdV.pdf305.03 KB